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D. 26/03/2002

(GU n. 84 del 10-4-2002)

Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con

tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connes

sione di terzi. (Deliberazione n. 50/02).

Titolo 1

Disposizioni generali l'autorità per l'energia elettrica e il gas

-Nella riunione del 26 marzo 2002, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera

d), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: Legge n. 481/1995), stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisce le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

- e che ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della medesima Legge l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti;

- allo scopo di definire le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea, l'Autorità

a) con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni (di seguito: il testo integrato), ha regolato i corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica, fissando le condizioni economiche secondo cui viene erogato il servizio di trasporto dell'energia elettrica

b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

-serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: Decreto legislativo n. 79/1999), ha disposto le condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neu tralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale;

- la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: accesso alle infrastrutture di reti elettriche) è costituita da provvedimenti emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il Cip) anteriormente alla liberalizzazione del mercato elettrico nazionale avviata con il Decreto legislativo n. 79/1999;

-gli articoli 3 e 9 del Decreto legislativo n. 79/1999, stabiliscono che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) e le imprese distributrici, concessionarie, rispettivamente, delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito territoriale, abbiano l'obbligo di connessione, rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta;

- il soprarichiamato obbligo di connessione è sottoposto alle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6 e all'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/1999, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti fissate dall'Autorità, ai sensi della Legge n. 481/1995 ed alle deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe e di corrispettivi;

- Visti: la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

-la Legge n. 481/1995;

-il Decreto legislativo n. 79/1999;

-il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002 (di seguito: Decreto-Legge 7 febbraio 2002);

-Visti: il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti Cip in materia di contributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

- il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del Decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: Decreto ministeriale 22 dicembre 2000); Visti: il provvedimento Cip 11 novembre 1961, n. 949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961, n. 284 (di seguito: provvedimento Cip n. 949/61);

- il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986;

- il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

- il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;

- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000;

-la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n. 196/01 (di seguito: deliberazione n. 196/01);

-il testo integrato;

- Visti il documento per la consultazione, le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti dai soggetti interessati in esito alla consultazione;

-Considerato che: in data 7 agosto 2001, l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: documento per la consultazione), nel quale sono state prospettate, oltre al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti con obbligo di connessione di terzi);

- e che tale consultazione si è conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione n. 196/01, con la trasmissione all'Autorità di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati;

-l'art. 2, commi 3 e 6, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2000, dispone che, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, i nuovi allacciamenti delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA a detta rete siano considerati, ai soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di sviluppo della rete e che, pertanto, qualora il loro progetto sia approvato, possano essere dichiarati opere di pubblica utilità, comportando tale dichiarazione l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori inerenti gli allacciamenti medesimi;

- l'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 7 febbraio 2002 dispone che, nel caso di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le infrastrutture di rete elettrica indispensabili per l'esercizio dei medesimi impianti siano dichiarate opere di pubblica utilità, con le conseguenze illustrate al secondo alinea del presente considerato;

- con diverse note diffuse nel corso dell'anno 2001, il Gestore della rete ha comunicato che numerosi soggetti hanno richiesto la connessione alla rete di trasmissione nazionale e, più in generale, alle reti con obbligo di connessione di terzi, mediante deposito presso il Gestore medesimo di domande per la connessione alle reti di impianti elettrici ubicati in siti per cui viene manifestata l'intenzione di realizzare ed esercire nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, per un totale aggregato di oltre 100.000 MW in termini di nuova potenza installata sul territorio nazionale;

-Considerato che: l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche è volto a consentire l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche dei soggetti che ne fanno richiesta;

-e che deve prevedere parità di trattamento dei soggetti richiedenti l'accesso, imparzialità e neutralità da parte del soggetto esercente nel mettere in essere le azioni volte a stabilire le connessioni alle reti;

- i provvedimenti in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche emanati dal Cip non sono, in generale, compatibili con il mutato assetto del settore elettrico definito dal Decreto legislativo n. 79/1999;

- il provvedimento Cip n. 949/61, al paragrafo F, punto 6, prevede la facoltà per gli utenti di provvedere alla connessione a loro cura e spese, fatta salva l'osservanza delle condizioni tecniche che regolano gli impianti delle imprese fornitrici (ora gestori di rete) ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime;

-per la connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica non è prevista alcuna normativa specifica, ad eccezione di quella relativa alle sole condizioni economiche per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di impianti di generazione ammessi al regime di incentivazione introdotto dal provvedimento Cip n. 6/92;

-e che i provvedimenti del Cip richiamati, anche se afferenti unicamente alle utenze delle reti che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi (allora denominata fornitura di energia elettrica), si riferiscono esclusivamente alle condizioni economiche dell'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e non già alle condizioni di erogazione del servizio di connessione;

- Considerato che: l'adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti o per l'espansione delle connessioni esistenti richiede, di norma, la realizzazione di opere che sono, in parte, direttamente imputabili alla decisione di connettersi alla rete da parte delsingolo richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche (sviluppo individuale) e, per

-gli interventi di sviluppo della rete comprendono

- a) impianti di rete per l'accesso alle infrastrutture della rete, compresi nelle attività ordinarie di gestione, di manutenzione e, se del caso, attività di sviluppo della rete elettrica di competenza di uno specifico gestore di rete

-b) impianti di rete interna d'utenza, nella disponibilità del soggetto utente della rete;

- in ciascun ambito territoriale vi sono sempre due soggetti esercenti in capo ai quali è posto l'obbligo di connessione di terzi, e che sia di conseguenza necessario definire adeguati meccanismi per dirimere eventuali sovrapposizioni in termini di obbligo di connessione di terzi, al contempo introducendo la massima flessibilità per il soggetto richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di reperire le soluzioni di connessione più favorevoli, tra quelle proposte dai gestori di rete competenti per territorio, a beneficio del soggetto richiedente;

-per effetto della connessione di utenze alle reti con obbligo di connessione di terzi, il soggetto nella cui disponibilità ricade detta utenza non acquisisce diritti di immissione o di prelievo di energia elettrica dalle reti, in quanto i diritti conseguenti all'avvenuta connessione sono solo condizione necessaria per l'accesso e l'uso delle reti con obbligo di connessione di terzi, poichè l'utente deve, altresì, ottemperare all'insieme della vigente normativa relativa all'accesso e all'uso delle reti elettriche;

-per la gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, i soggetti esercenti possono sopportare costi, segnatamente costi relativi alla predisposizione dei progetti di massima per la soluzione di connessione ed agli adempimenti connessi alla predisposizione medesima, che sono costi imposti dai singoli soggetti richiedenti l'accesso e che devono trovare remunerazione da parte dei medesimi soggetti;

 

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